Art. 12
In vigore dal 25 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 4.
(1) GU n. L 144 del 20. 5. 1982, pag. 20.
Storico versioni
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