Art. 12

In vigore dal 25 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 4. (1) GU n. L 144 del 20. 5. 1982, pag. 20.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:859:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo