Art. 6
In vigore dal 25 mar 1987
1. Gli animali oggetto di una domanda di premio di cui all' recano, entro i termini fissati dagli Stati membri e al più tardi quattro settimane dopo la data di presentazione della domanda, un segno di identificazione ben visibile e permanente, consistente in una marchiatura indelebile dell'orecchio dell'animale fatta mediante perforazione dell'orecchio o mediante un marchio fissato all'orecchio stesso.
2. Gli animali oggetto di una domanda di premio di cui all' al momento della spedizione sono marchiati in maniera permanente. Tale marchiatura deve essere diversa dal segno di identificazione di cui al paragrafo 1, onde evitare confusioni tra i due regimi.
3. Gli Stati membri adottano le disposizioni nazionali relative all'identificazione di cui al paragrafo 1 e alla marchiatura di cui al paragrafo 2 e ne informano la Commissione il 6 aprile 1987.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:859:oj#art-6