Art. 5

In vigore dal 25 mar 1987
1. Gli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 468/87 sono pagati al più tardi nove mesi dopo la data di presentazione della domanda. In nessun caso essi sono pagati prima della scadenza del periodo di mantenimento nell'azienda, di cui all'articolo 2, secondo trattino. 2. Il tasso di conversione applicabile agli importi di cui al paragrafo 1 è il tasso di conversione agricolo valido il giorno di presentazione della domanda. Tuttavia, per le domande presentate nel corso di un periodo fissato in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, il tasso di conversione agricolo è quello valido il primo giorno di tale periodo.
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