Art. 1

In vigore dal 25 mar 1987
1. Le domande relative al premio di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 sono presentate dai produttori all'autorità competente designata da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri possono fissare il periodo o i periodi durante i quali le domande di premio devono essere presentate. 2. Il numero totale degli animali per i quali è concesso il premio non può essere superiore a 50 animali ammessi al beneficio del premio per anno civile e per azienda. La stessa limitazione si applica per il periodo compreso tra il 6 aprile e il 31 dicembre 1987. 3. L'autorizzazione di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 468/87 può essere concessa soltanto se il numero minimo di animali previsto: - non supera i cinque capi, - non provoca discriminazioni tra i produttori di uno stesso Stato membro, - è valido sino al 31 dicembre 1988. 4. Per eessere accolta, una domanda deve essere in particolare corredata di una dichiarazione del produttore relative al numero di animali per i quali il produttore stesso ha chiesto il premio nel corso dello stesso anno civile. 5. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, l'autorità competente informa ciascun richiedente del seguito riservato alla sua domanda. Tuttavia, in caso di esito favorevole, essa può procedere al pagamento del premio senza prima informare l'interessato.
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