Art. 4

In vigore dal 3 mar 1987
Nelle regioni in cui, all'atto dell'istituzione dello schedario vitivinicolo, non esiste un catasto fondiario, gli Stati membri provvedono ad adeguare lo schedario stesso al catasto fondiario, via via che quest'ultimo vine realizzato e al più tardi in occasione dei regolari aggiornamenti di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/86.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:649:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo