Art. 5

In vigore dal 3 mar 1987
A fine di ridurre i costi e di accelerare i tempi di realizzazione dello schedario viticolo, gli Stati membri possono far ricorso alle tecnologie messe a punto e agli elementi tecnici disponibili nell'ambito della costituzione dello schedario oleicolo di cui al regolamento (CEE) n. 154/75.
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