Art. 7

In vigore dal 3 mar 1987
1. Gli interessati che non hanno rispettato gli obblighi loro imposti dall', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2392/86 sono esclusi dal beneficio delle misure di cui agli del regolamento (CEE) n. 337/79, fintantoché non abbiano regolarizzato la loro situazione. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sanzionare, a seconda della gravità dei casi, l'inadempienza degli obblighi di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2392/86.
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