Art. 3

In vigore dal 3 mar 1987
1. L'elenco delle informazioni obbligatorie e facoltative di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2392/86, da inserire nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di produzione, è riportato nell'allegato I del presente regolamento. In sede di elaborazione del programma di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/86, gli Stati membri decidono la ripartizione delle summenzionate informazioni all'interno di ciascun fascicolo. 2. Qualora la vite sia consociata ad altre colture, il fascicolo aziendale indica, oltre alla superficie totale della particella in questione, anche la superficie viticola epressa in termini di coltura pura. La conversione è effettuata per mezzo degli appositi coefficienti determinati dallo Stato membro. 3. Nel fascicolo aziendale le informazioni sulle caratteristiche delle parcelle sono fornite separatamente per ogni singola parcella. Tuttavia, qualora le condizioni naturali, il tipo di coltura e la natura del prodotto ottenuto presentino sufficiente omogeneità, gli Stati membri possono riunire nel fasciolo aziendale tutte le informazioni relative a un insieme costituito da diverse particelle contigue o da parti di particelle contigue, fatta salva la possibilità di identificare la singola particella. 4. All'atto della compilazione e in occasione di ciascun aggiornamento dello schedario, gli Stati membri procedono a un censimento delle superfici viticole non appartenenti ad aziende, ai sensi dell', lettera a).
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