Art. 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

In vigore dal 3 mar 1987
- al più tardi all'atto della trasmissione dei programmi di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/86, i limiti fisici o economici di cui all', lettera a), nonché i coefficienti di conversione di cui all', paragrafo 2; - quanto prima possibile, e comunque entro 3 mesi dai censimenti, le superfici viticole di cui all', paragrafo 4; - al più tardi all'atto della trasmissione dei programmi di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/86, l'enco degli organismi di cui all', paragrafo 2, di detto regolamento; - al più tardi il 31 agosto di ogni anno, la relazione di cui all', primo comma, del regolamento (CEE) n. 2392/86; - entro due mesi dalla ricezione della domanda, salvo nei casi urgenti, gli elementi di valutazione supplementari di cui all', terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2392/86; - al più tardi il 30 novembre di ogni anno, una relazione concernente i casi d'inadempienza degli obblighi incombenti agli interessati a norma dell', paragrafo 1, nonché le misure conseguentemente adottate.
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