Art. 9

In vigore dal 3 mar 1987
In Portogallo, lo schedario viticolo è istituito integralmente entro la fine della seconda tappa di cui all'articolo 260 dell'atto di adesione. Nei tre mesi successivi all'inizio di questa seconda tappa, il Portogallo trasmette alla Commissione il programma di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/86, nonché l'elenco degli organismi di cui all', paragrafo 2, del medesimo regolamento.
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