Art. 4
In vigore dal 3 mar 1987
Nelle regioni in cui, all'atto dell'istituzione dello schedario vitivinicolo, non esiste un catasto fondiario, gli Stati membri provvedono ad adeguare lo schedario stesso al catasto fondiario, via via che quest'ultimo vine realizzato e al più tardi in occasione dei regolari aggiornamenti di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2392/86.
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