Art. 9

In vigore dal 27 feb 1987
1. L'importo dell'aiuto di cui all', paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato, rispetto ai prezzi di cui all', come segue: a) se il prodotto ottenuto dalla distillazione risponde alla definizione di alcole neutro di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83: - 2,31 e 1,05 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II, - 3,70 e 1,82 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III, - 2,11 e 0,93 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, - 5,38 e 2,76 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II, - 6,22 e 3,23 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III; b) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vino che corrisponde alle caratteristiche qualitative previste dalla disposizioni nazionali applicabili: - 2,20 e 0,94 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I e R II, - 3,59 e 1,71 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III, - 2,00 e 0,82 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, - 5,27 e 2,65 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II, - 6,11 e 3,12 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III; c) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un distillato o un alcole greggio, con un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol: - 2,20 e 0,94 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I e R II, - 3,59 e 1,71 ECU % per vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III, - 2,00 e 0,82 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, - 5,27 e 2,65 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II, - 6,11 e 3,12 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III. 2. Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 1, terzo comma, l'aiuto è calcolato in base all'importo corrispondente al vino effettivamente consegnato, tenuto conto delle tolleranze di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83.
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