Art. 9
In vigore dal 27 feb 1987
1. L'importo dell'aiuto di cui all', paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato, rispetto ai prezzi di cui all', come segue:
a) se il prodotto ottenuto dalla distillazione risponde alla definizione di alcole neutro di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83:
- 2,31 e 1,05 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,
- 3,70 e 1,82 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
- 2,11 e 0,93 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 5,38 e 2,76 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,
- 6,22 e 3,23 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III;
b) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vino che corrisponde alle caratteristiche qualitative previste dalla disposizioni nazionali applicabili:
- 2,20 e 0,94 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I e R II, - 3,59 e 1,71 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
- 2,00 e 0,82 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 5,27 e 2,65 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,
- 6,11 e 3,12 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III;
c) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un distillato o un alcole greggio, con un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol:
- 2,20 e 0,94 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I e R II,
- 3,59 e 1,71 ECU % per vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
- 2,00 e 0,82 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 5,27 e 2,65 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,
- 6,11 e 3,12 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III.
2. Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 1, terzo comma, l'aiuto è calcolato in base all'importo corrispondente al vino effettivamente consegnato, tenuto conto delle tolleranze di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83.
Storico versioni
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