Art. 10
In vigore dal 27 feb 1987
1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini rossi si applicano anche ai vini rosati.
2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che sono in stetta relazione economica con questo tipo di vino da tavola.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e fatto salvo il disposto dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, si considerano in stetta relazione economica con il vino da tavola del tipo:
- A I, i vini da tavola bianchi non compresi nei tipi A I, A II o AIII;
- R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 12,5 % vol e non compresi nei tipi R I o R III;
- R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 12,5 % vol e non compresi nel tipo R III.
3. Il prodotto ottenuto dal taglio di un vino atto a produrre un vino da tavola bianco o di un vino bianco con un vino atto a produrre vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso, conformemente all'articolo 125, paragrafo 1 dell'atto di adesione, può essere consegnato alla distillazione in Spagna. A tale scopo è assimilato ad un vino da tavola bianco di tipo A I.
Storico versioni
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