Art. 14
In vigore dal 27 feb 1987
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 30 giugno 1987, i quantitativi di vino che figurano nei contratti di consegna approvati.
2. I distillatori presentano all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino distillati durante il mese trascorso, ripartiti secondo le categorie di cui all', paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per telescritto, al più tardi il 20 di ogni mese, per il mese trascorso, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato distillati e i quantitativi, espressi in alcole puro, di prodotti ottenuti, distinguendoli conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.
4. Gli Stati membri comunicano, al più tardi il 30 novembre 1987, i casi in cui il distillatore o l'elaboratore non ha rispettato i propri obblighi e le misure adottate in conseguenza.
Storico versioni
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