Art. 13
In vigore dal 27 feb 1987
1. Nel caso contemplato all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato viene presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente al più tardi il 31 marzo 1987.
L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione al più tardi il 27 maggio 1987.
2. L'elaborazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione e al più tardi il 31 luglio 1987. 3. La distillazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto dopo il 31 agosto 1987.
4. L'elaboratore presenta all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino che gli sono stati consegnati durante il mese trascorso.
5. Per il vino trasfrmato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto, fissato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo del vino prima della trasformazione in vino alcolizzato e rispetto ai prezzi di cui all', pari rispettivamente a:
- 2,16 e 0,90 ECU per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,
- 3,53 e 1,65 ECU per i vini da tavola rossi del tipo R III,
- 1,96 e 0,78 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 5,18 e 2,56 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A II,
- 6,01 e 3,02 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A III.
Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta, al più tardi il 14 agosto 1987 una domanda all'organismo d'intervento competente, corredandola di una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è richiesto l'aiuto o di una ricapitolazione di tali documenti.
Gli Stati membri possono esigere che le copie o la ricapitolazione di cui al secondo comma siano vistati da un organismo di controllo.
L'aiuto è versato al più tardi tre mesi dopo la comprovata costituzione della cuazione di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data in cui è stato approvato il contratto o la dichiarazione.
6. Con riserva dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione viene svincolata soltanto se, al più tardi il 28 novembre 1987, è stato comprovato:
- che il quantitativo totale di vino che figura nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato;
- che il prezzo di acquisto del vino è stato pagato al produttore entro i termini previsti all', paragrafo 2.
Se le prove di cui al primo comma non sono fornite al più tardi il 28 novembre 1987, l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato.
Tuttavia se tali prove sono presentate dopo lo scadere del termine previsto, ma anteriormente al 1o marzo 1988, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'importo versato.
Qualora si constati che l'elaboratoratore di vino alcolizzato non ha pagato al produttore il previsto, l'organismo d'intervento versa al produttore, entro il 1o aprile 1988, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.
Storico versioni
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