Art. 6

In vigore dal 27 feb 1987
Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83, le operazioni di distillazione non possono iniziare prima dell'8 maggio 1987 né essere effettuate dopo il 31 agosto 1987.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:603:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo