Art. 1

In vigore dal 27 feb 1987
1. Una distillazione ai sensi dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79 è aperta per la campagna 1986/1987 per tutti i vini da tavola nei limiti di 4 milioni di ettolitri. 2. In conformità del disposto dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che durante la campagna 1985/1986 erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 39, 40 o 41 dello stesso regolamento, sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forsnicono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento fissati rispettivamente all' del regolamento (CEE) n. 2260/85 della Commissione (1), all' del regolamento (CEE) n. 2261/85 della Commissione (2), e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (3).
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