Art. 5

In vigore dal 27 feb 1987
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 17 aprile 1987 i dati relativi alle quantità di vino da tavola che figurano nei contratti presentati all'organismo d'intervento. 2. Qualora dalle comunicazioni di cui al paragrafo 1 risulti che la quantità totale di vini da tavola che figura nei contratti presentati agli organismi d'intervento supera 4 milioni di ettolitri, i contratti possono essere approvati soltanto per una determinata percentuale della quantità prevista. Tale percentuale è fissata dalla Commissione al più tardi l'8 maggio 1987 secondo la procedura di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79. 3. L'organismo d'intervento comunica al produttore l'esito della procedura d'approvazione al più tardi il 27 maggio 1987. 4. L'approvazione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2102/84.
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