Art. 2
In vigore dal 27 feb 1987
I contratti e le dichiarazioni di cui rispettivamente all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente al più tardi il 31 marzo 1987.
Storico versioni
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