Art. 7

In vigore dal 27 feb 1987
Mediante distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà che figurano, nella classificazione per la stessa unità amministrativa, simultaneamente quali varietà di uve da vino e varietà di uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino, si può ottenere soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92 % vol.
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