Art. 3

In vigore dal 27 feb 1987
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79, il prezzo d'acquisto dei vini da tavola da conferire alla distillazione obbligatoria è fissato a: - 1,44 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola bianchi del tipo A I, - 1,56 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola rossi del tipo R I o R II. Tali prezzi sono, rispettivamente, 0,96 e 1,04 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per i vini ottenuti a base di uve prodotte in Spagna.
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