Art. 6
In vigore dal 27 feb 1987
L'aiuto di cui beneficia l'elaboratore di vino alcolizzato è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all':
- 0,80 e 0,32 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 0,92 e 0,40 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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