Art. 1
In vigore dal 27 feb 1987
1. È decisa, per la campagna 1986/1987, la distillazione di cui all'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79.
2. Il quantitativo totale di vino da tavola da distillare è fissato a 22 773 000 hl.
3. I quantitativi da distillare nelle regioni di cui all', pragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 854/86 sono i seguenti:
- regione 1: 0 hl
- regione 2: 0 hl
- regione 3: 5 900 000 hl
- regione 4: 10 600 000 hl
- regione 5: 273 000 hl
- regione 6: 6 000 000 hl.
Per quanto riguarda la regione 5, dal quantitativo suddetto è detratto il quantitativo che, in tale regione, forma oggetto della distillazione preventiva di cui al regolamento (CEE) n. 3107/86 della Commissione (1).
4. La regione 6 di cui al paragrafo 3 è suddivisa in tre parti che comprendono i seguenti territori:
- parte A: le regioni Galizia e Baleari,
- parte B: le regioni Asturie, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Aragona, Madrid, Navarra, Castiglia-León e le province di Cáceres, Lérida, Guadalajara,
- parte C: il territorio della regione 6 non compreso nelle parti A e B.
I quantitativi da distillare nelle parti di cui sopra della regione 6 sono i seguenti:
- parte A: 0 hl
- parte B: 300 000 hl
- parte C: 5 700 000 hl.
Storico versioni
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