Art. 5

In vigore dal 27 feb 1987
1. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per il prodotto consegnato in conformità dell'articolo 41, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all': - 1,89 e 1,40 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, - 2,01 e 1,48 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II. Tali prezzi si applicano ad un alcole neutro rispondente alla definzione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83. 2. Per gli alcoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, i prezzi di cui al paragrafo 1 sono diminuiti di 0,11 ECU per % vol di alcole e per ettolitro.
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