Art. 4

In vigore dal 27 feb 1987
L'importo dell'aiuto di cui il distillatore può beneficiare è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all': a) se il prodotto della distillazione risponde alla definizione di alcole neutro che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83: - 0,93 e 0,44 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, - 1,05 e 0,52 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II; b) se il prodotto della distillazione è un'acquivite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionli in vigore: - 0,82 e 0,33 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, - 0,94 e 0,41 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II; c) se il prodotto della distillazione è un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol: - 0,82 e 0,33 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I, - 0,94 e 0,41 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.
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