Art. 4
In vigore dal 27 feb 1987
L'importo dell'aiuto di cui il distillatore può beneficiare è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all':
a) se il prodotto della distillazione risponde alla definizione di alcole neutro che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83:
- 0,93 e 0,44 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 1,05 e 0,52 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II;
b) se il prodotto della distillazione è un'acquivite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionli in vigore:
- 0,82 e 0,33 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 0,94 e 0,41 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II;
c) se il prodotto della distillazione è un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol:
- 0,82 e 0,33 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 0,94 e 0,41 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:602:oj#art-4