Art. 2
In vigore dal 27 feb 1987
In deroga all'articolo 41, paragrafo 5, quarto comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 337/79 le percentuali della produzione di vino da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui a tale articolo sono stabilite entro e non oltre il 20 marzo 1987.
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