Art. 3
In vigore dal 27 feb 1987
Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79, il prezzo d'acquisto dei vini da tavola da conferire alla distillazione obbligatoria è fissato a:
- 1,44 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 1,56 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola rossi del tipo R I o R II.
Tali prezzi sono, rispettivamente, 0,96 e 1,04 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per i vini ottenuti a base di uve prodotte in Spagna.
Storico versioni
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