Art. 10
Il testo dell'articolo 33 del regime è sostituito dal testo seguente :
In vigore dal 23 feb 1987
«
A titolo eccezionale l'agente può ottenere, a sua domanda, un'aspettativa senza retribuzione per impellenti
motivi di natura personale. Il direttore stabilisce la durata dell'aspettativa che non può superare il quarto del periodo di servizio compiuto dall'interessato né essere superiore a :
-tre mesi quando l'agente ha meno di quattro anni d'anzianità,
-sei mesi negli altri casi.
Per la durata dell'aspettativa dell'agente la copertura dei rischi di malattia ed infortunio prevista agli è sospesa.
Tuttavia, l'agente che dimostri di non poter beneficiare di alcun altro regime pubblico contro i rischi di cui agli può, su sua richiesta presentata al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa senza retribuzione, continuare a beneficiare della copertura prevista da tali articoli purché versi i contributi necessari alla copertura dei rischi di cui agli in ragione della metà per tutta la durata dell'aspettativa ; i contributi sono calcolati sulla base dell'ultimo stipendio base dell'agente.
Inoltre, l'agente che dimostri di non poter acquisire dei diritti ad una pensione presso un altro regime di pensioni può, su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti alla pensione per la durata dell'aspettativa senza retribuzione, purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'articolo 41 novies ; i contributi vengono calcolati sullo stipendio base dell'agente inerente al suo grado e scatto.
La durata dell'aspettativa senza retribuzione e la durata dell'aspettativa per motivi personali non sono presi in considerazione per l'applicazione dell', secondo comma. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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