Art. 38
All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente :
In vigore dal 23 feb 1987
«
L'agente che a giudizio della commissione d'invalidità si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 41 ter è collocato a riposo d'ufficio l'ultimo giorno del mese nel corso del quale viene adottata la decisione del direttore con cui si constata l'incapacità definitiva dell'agente di esercitare le proprie funzioni. Il diritto alla pensione d'invalidità sorge a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo alla constatazione dell'inabilità definitiva dell'agente all'esercizio delle sue funzioni. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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