Art. 39
All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 14, secondo comma, è sostituito dal testo seguente :
In vigore dal 23 feb 1987
« Se l'interessato non è reintegrato in servizio al Centro, beneficia :
-dell'indennità una tantum prevista all' calcolata sulla base del periodo di servizio effettivamente prestato,
-oppure, se ha raggiunto almeno l'età di 50 anni, di una pensione d'anzianità alle condizioni previste all'articolo 41 bis del regime nonché al presente allegato. ».
Storico versioni
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