Art. 11
Il testo dell'articolo 34 del regime è sostituito dal testo seguente :
In vigore dal 23 feb 1987
«
L'agente incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, il servizio sostitutivo, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi, viene collocato nella posizione di congedo per servizio nazionale ; per l'agente assunto in virtù di un contratto a durata determinata, questa posizione non può in alcun caso oltrepassare la durata del contratto.
L'agente incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva o effettuare un servizio sostitutivo cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente regime relative agli scatti periodici. Continua parimenti a beneficiare delle disposizioni relative alla pensione purché, dopo aver soddisfatto agli obblighi militari o dopo aver compiuto il servizio sostitutivo, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni.
L'agente che debba compiere un periodo d'istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo d'istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita. ».
N. L 72/14. 3. 87
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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