Art. 13
Il testo dell'articolo 40 del regime è sostituito dal testo seguente :
In vigore dal 23 feb 1987
«
In caso di decesso di un agente, del coniuge, dei figli a carico o delle altre persone a carico, ai sensi dell' dell'allegato IV, che vivono nella sua abitazione, il Centro rimborsa le spese necessarie per il trasporto della salma dalla sede di servizio al luogo d'origine dell'agente.
Tuttavia, in caso di decesso dell'agente durante una missione, il Centro rimborsa le spese per il trasporto della salma dal luogo di decesso al luogo d'origine dell'agente. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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