Art. 9

Il testo dell'articolo 30, paragrafo 1, quarto comma, del regime è sostituito dal testo seguente :

In vigore dal 23 feb 1987
« Tuttavia il beneficio del congedo di malattia retribuito non supera tre mesi o la durata dei servizi compiuti dall'agente quando questa è più lunga. Il congedo non può oltrepassare la durata del contratto. ».
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