Art. 4

Nel regime è inserito l'articolo seguente :

In vigore dal 23 feb 1987
« Articolo 5 bis La competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun agente sono oggetto di un rapporto periodico compilato almeno ogni due anni, alle condizioni stabilite dal direttore di concerto con la Commissione, previa consultazione del comitato del personale del Centro. ».
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