Art. 7

Il testo dell'articolo 25 del regime è sostituito dal testo seguente :

In vigore dal 23 feb 1987
« L'agente può essere tenuto ad effettuare un periodo di prova la cui durata non può eccedere i sei mesi. Se, durante il periodo di prova, l'agente è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, il direttore può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente. Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capacità dell'interessato ad espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché al suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. L'agente che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mentenuto al suo posto viene licenziato. In caso di manifesta inattitudine dell'agente in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo in parola. Tale rapporto viene comunicato all'interessato il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, il direttore può decidere di licenziare l'agente prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. La durata del servizio non può comunque oltrepassare il periodo normale di prova. L'agente in prova licenziato fruisce di un'indennità pari ad un terzo dello stipendio base per ogni mese di prova compiuto. ».
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