Art. 33

All'allegato IV del regime, l'articolo 15, paragrafo 4, è modificato come segue :

In vigore dal 23 feb 1987
1)alla seconda frase, dopo i termini « ha diritto », è inserito quanto segue : « per sé stesso e, se ha diritto all'assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell'. » ; 2)è aggiunto il comma seguente : « Tuttavia, se il coniuge e le persone di cui all'arti- colo 7, paragrafo 2, non risiedono con l'agente nella sua sede di servizio, essi hanno diritto, una volta per anno civile e contro presentazione di documenti giustificativi, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine alla sede di servizio o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio da un altro luogo. ».
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