Art. 28
All'allegato IV del regime, articolo 7 :
In vigore dal 23 feb 1987
1)il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :
« 1. L'agente che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari all'importo previsto all', paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. » ;
2)è aggiunto il paragrafo seguente :
« 7. Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome dell'agente. ».
Storico versioni
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