Art. 30

All'allegato IV del regime :

In vigore dal 23 feb 1987
1)il testo dell'articolo 9 bis è sostituito dal testo seguente : « Articolo 9 bis Qualora, in virtù degli , gli assegni di famiglia siano corrisposti a una persona diversa dall'agente, detti assegni sono pagati nella moneta del paese in cui risiede questa persona, eventualmente sulla base delle parità di cui all'articolo 63 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Ad essi viene applicato il coefficiente correttore fissato per tale paese o, in mancanza di tale coefficiente, pari a 100. Le disposizioni dell' sono applicabili al beneficiario degli assegni di famiglia di cui sopra. » ; 2)l'attuale articolo 9 bis diventa articolo 9 ter.
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