Art. 24
1. La denominazione del titolo VII del regime è sostituita dal testo seguente : « Disposizioni finali »
In vigore dal 23 feb 1987
2. Nel regime è inserito l'articolo seguente :
« Articolo 56 bis
I pagamenti, le prestazioni o i rimborsi di ogni genere previsti nel presente regime non possono cumularsi con altri pagamenti, prestazioni o rimborsi di analoga natura a carico del bilancio generale delle Comunità.
L'agente deve comunicare senza indugio al direttore qualsiasi caso di cumulo che si verifichi nei suoi confronti. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:679:oj#art-24