Art. 19
Il testo dell'articolo 41 octies, secondo e terzo comma, del regime è sostituito dal testo seguente :
In vigore dal 23 feb 1987
« A tali pensioni viene attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all'interno o all'esterno delle Comunità, in cui il titolare della pensione comprova di avere stabilito la propria residenza.
Se il titolare della pensione stabilisce la propria residenza in un paese per il quale non è stato fissato un coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile è pari a 100. ».
Storico versioni
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