Art. 20
All'articolo 45 del regime :
In vigore dal 23 feb 1987
1)al paragrafo 1, lettera b) :
a)il testo dell'ultima frase è sostituito dal testo seguente : « Il termine di preavviso non può superare tre mesi, né essere inferiore a un mese. » ;
b)è aggiunta la frase seguente : « Per l'agente il cui contratto sia stato rinnovato, il termine non può essere inferiore a un mese per anno di servizio prestato, con un minimo di un mese e un massimo di sei mesi. »;
2)il testo del paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente :
« b)-d'ufficio l'ultimo giorno del mese durante il quale l'agente raggiunge l'età di 65 anni,
-oppure ; a sua richiesta, l'ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda quando ha almeno 60 anni oppure, avendo raggiunto un'età compresa fra 50 e 60 anni, soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento imme-
diato, conformemente all' dell'alle-
gato VI. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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