Art. 4
In vigore dal 16 feb 1987
1. Le domande di titolo possono essere presentate in qualsiasi Stato membro e i titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.
Le disposizioni dell', paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non si applicano.
2. La domanda di titolo d'importazione per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune è presentata alle autorità competenti degli Stati membri corredata dell'originale del titolo d'esportazione, che viene conservato dall'organismo che emette il titolo d'imporazione. Tuttavia, se la domanda di titolo d'importazione riguarda soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente riporta sull'originale il quantitativo per il quale quest'ultimo è stato utilizzato e, dopo avervi apposto il suo timbro, riconsegna l'originale all'interessato.
Ai fini del rilascio del titolo d'importazione, viene preso in considerazione soltanto il quatitativo indicato nel titolo d'esportazione come « shipped weight ».
Storico versioni
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