Art. 3

In vigore dal 16 feb 1987
1. Il titoli d'esportazione emessi nel 1987, nel 1988 e nel 1989 hanno una validità di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio. La data del rilascio è computata nel periodo di validità del titolo. Il titolo è valido soltanto se è debitamente compilato e vistato, in conformità delle istruzioni che vi figurano. Lo « shipped weight » deve essere indicato in cifre e in lettere. 2. Il titolo d'esportazione si considera debitamente vistato se reca la data del rilascio, nonché il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo. TITOLO II Titoli d'importazione
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