Art. 2

In vigore dal 16 feb 1987
1. I titoli d'esportazione sono redatti, in un originale e almeno una copia, su un formulario il cui modello figura in allegato. Il formato del formulario è di circa 210 × 297 mm; l'originale è stampato su carta bianca con sovraimpresso un fondo arabescato di colore giallo che renda palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. I formulari sono stampati e compilati in lingua inglese. 3. L'originale e le copie possono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati in inchiostro e in stampatello. 4. Ogni titolo d'esportazione reca un numero di serie prestampato, nonché, nella casella superiore, un numero che lo contraddistingue. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.
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