Art. 1

In vigore dal 16 feb 1987
I prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari della Repubblica popolare cinese beneficiano del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 430/87, a condizione che siano importati sulla base di titoli d'importazione: a) il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo rilasciato dalla Repubblica popolare cinese per l'esportazione verso la Comunità economica europea, in appresso denominato « titolo d'esportazione », e rispondente ai requisti prescritti al tritolo I del presente regolamento; b) rispondenti ai requisti prescritti al titoolo II del presente regolamento. Per il 1987 i titoli sono rilasciati tenendo conto dei quantitativi attribuiti in applicazione del regolamento (CEE) n. 4094/86. TITOLO I Titoli d'esportazione
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