Art. 7
In vigore dal 16 feb 1987
1. Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, salvo che la Commissione abbia informato per telescritto le autorità competenti dello Stato membro che le condizioni previste dall'accordo di cooperazione non sono rispettate.
In caso di mancato rispetto delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione, se del caso previa consultazione con le autorità cinesi, può prendere le misure ritenute opportune.
2. A richiesta dell'interessato, e previo accordo della Commissione comunicato per telescritto, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:479:oj#art-7