Art. 9

In vigore dal 16 feb 1987
Gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per telescritto, le seguenti informazioni per ciascuna domanda di titolo: - quantitativo per il quale il titolo d'importazione è richiesto: - numero del titolo d'esportazione che figura nella casella superiore del titolo stesso; - data di rilascio del titolo d'esportazione; - quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione; - nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione. TITOLO III Disposizioni finali
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