Art. 9
In vigore dal 16 feb 1987
Gli Stati membri comunicano quotidianamente alla Commissione, per telescritto, le seguenti informazioni per ciascuna domanda di titolo:
- quantitativo per il quale il titolo d'importazione è richiesto:
- numero del titolo d'esportazione che figura nella casella superiore del titolo stesso;
- data di rilascio del titolo d'esportazione;
- quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione;
- nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione.
TITOLO III
Disposizioni finali
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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