Art. 6

In vigore dal 9 feb 1987
1. I trasferimenti di cui all', paragrafo 2, vengono effettuati su richiesta degli Stati beneficiari. 2. Qualsiasi domanda di trasferimento comporta, oltre ai dati statistici necessari, indicazioni sostanziali relative alla situazione del o dei settori colpiti dai mancati proventi rilevati, alle politiche perseguite dalle autorità, nonché ai progetti, ai programmi e alle azioni ai quali lo Stato beneficiario ha già destinato o s'impegna a destinare le risorse, conformemente agli obiettivi e alle disposizioni di cui all'.
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