Art. 11
In vigore dal 9 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. EYSKENS
(1) GU n. C 183 del 22. 7. 1986, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:428:oj#art-11