Art. 7
In vigore dal 9 feb 1987
La domanda di trasferimento è trasmessa alla Commissione, che la esamina in collegamento con lo Stato beneficiario interessato. L'esame verte nel contempo sui dati statistici, sulla determinazione dell'importo della base di trasferimento, sugli eventuali abbattimenti e sulla destinazione delle risorse da trasferire.
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